Sez. 3, Sentenza n. 19665 del 01/03/2018 Ud. (dep. 07/05/2018) Rv. 273215 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Termine - Ritardata iscrizione della "notitia criminis" con il nome dell'indagato - Sindacato del giudice - Esclusione - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 454, comma 1, cod. proc. pen. per la richiesta di giudizio immediato decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che alcun sindacato sulla sua decorrenza sia esperibile a fronte di tale decisione, pur potendo dar luogo l'eventuale tardiva iscrizione del nome della persona cui il reato è attribuito nel relativo registro a responsabilità disciplinare del pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 454 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)