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Sez. 3, Sentenza n. 15903 del 20/07/2011 (Rv. 619419 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) | Art. 512 cod. proc. civ. - Nuova formulazione attualmente vigente - Controversie distributive - Natura giuridica - Opposizione agli atti esecutivi - Conseguenze - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619419-01

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI)

Alla luce della nuova formulazione dell'art. 512 cod. proc. civ., (così come sostituito dall'art. 2, comma terzo, lettera e), n. 9 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 5,) la sentenza relativa al diritto del creditore intervenuto a prendere parte al riparto integra una pronuncia atta al giudicato che risolve un'opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso tale decisione il quale, anzi, costituisce l'unico mezzo d'impugnazione consentito secondo la mutata disciplina delle controversie distributive in vigore dopo la riforma del 2006.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)