Sez. 5, Sentenza n. 6 del 15/01/1968 Ud. (dep. 07/03/1968) Rv. 107095 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA GRAFICA -RILEVANZA PROBATORIA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI MOTIVARE - LIMITI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA GRAFICA -RILEVANZA PROBATORIA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI MOTIVARE - LIMITI.*
Nei reati previsti dagli artt.476, 482, 485 e 491 del cod.pen., la perizia grafica puo costituire, anche da sola, fonte di libero convincimento del giudice di merito. In tal caso il giudice per assolvere all'Obbligo della motivazione - qualora aderisca alle conclusioni del perito, accettandone i criteri e i metodi di indagine, in Mancanza di una loro dimostrata inattendibilita - non e tenuto a compiere un dettagliato esame critico della perizia. (V.105365, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)