Sez. L, Sentenza n. 5453 del 08/05/1992 (Rv. 477156 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - In genere | Deduzione di ulteriori motivi con ricorso successivo al primo anteriormente alla scadenza del termine - Inammissibilità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - In genere
La parte che ha proposto ricorso per cassazione non può proporre un successivo ricorso - ancorché il termine non sia ancora scaduto - per dedurre ulteriori motivi di censura, essendosi esaurito, con la proposizione del primo ricorso, il suo diritto d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)