Sez. 1, Ordinanza n. 1793 del 30/05/1970 Cc. (dep. 31/08/1970) Rv. 115190 - 01
PENA - APPLICAZIONE - CARCERAZIONE PREVENTIVA(DETRAZIONE DELLA) - ESECUZIONE - IN GENERE - FUNGIBILITA - CARCERAZIONE PREVENTIVA SOFFERTA IN MISURA ECCEDENTE LA PENA DETENTIVA -DETRAZIONE DALL'AMMONTARE DELLA PENA PECUNIARIA - REVOCABILITA DEL PROVVEDIMENTO - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
PENA - APPLICAZIONE - CARCERAZIONE PREVENTIVA(DETRAZIONE DELLA) - ESECUZIONE - IN GENERE - FUNGIBILITA - CARCERAZIONE PREVENTIVA SOFFERTA IN MISURA ECCEDENTE LA PENA DETENTIVA -DETRAZIONE DALL'AMMONTARE DELLA PENA PECUNIARIA - REVOCABILITA DEL PROVVEDIMENTO - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
Il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art 137 cod pen, si detrae dall'ammontare della pena pecuniaria la carcerazione preventiva sofferta in misura eccedente la pena detentiva inflitta con la stessa sentenza irrevocabile, ha natura amministrativa e non costituisce una situazione giuridica con carattere di definitivita, fino a quando l'intera pena non venga espiata pertanto, qualora si verifichino condizioni che modifichino i presupposti del provvedimento stesso, questo perde la sua efficacia e deve considerarsi revocato. Nella specie si e ritenuto valutabile, in Sede di formazione del cumulo giuridico, il periodo di eccedenza della custodia preventiva gia computato, in precedenza, mediante conversione e detrazione di una parte della pena pecuniaria. (V 107080, anno 1968, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)