Sez. 3 - , Sentenza n. 929 del 17/01/2017 (Rv. 642700 - 02)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Fatto illecito costituente reato – Costituzione di parte civile per il ristoro dei danni alla persona – Autonomo giudizio civile di risarcimento dei danni alle cose – Intervenuta sentenza di patteggiamento – Trasferimento della domanda risarcitoria in sede civile – Violazione del principio di infrazionabilità della domanda – Esclusione – Ragioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
In tema di risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito costituente reato, il danneggiato che abbia chiesto il risarcimento dei danni alla persona con l’atto di costituzione di parte civile nel giudizio penale ed abbia contestualmente introdotto un autonomo giudizio civile per il risarcimento dei danni alle cose, non viola il principio di infrazionabilità della domanda qualora, a seguito della definizione del giudizio penale con sentenza di patteggiamento, introduca una nuova domanda innanzi al giudice civile per i medesimi danni già richiesti in sede penale, stante il carattere necessitato della riproposizione dell’azione risarcitoria, giacché imposto dalla disposizione dell’art. 444, comma 2, c.p.p..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)