Sez. 5, Sentenza n. 178 del 26/02/1991 Cc. (dep. 24/04/1991) Rv. 186949 - 01
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere | Beni non rinvenuti in sede di redazione dell'inventario - Assenza di contabilità - Destinazione dei beni - Prova - Onere a carico degli amministratori - Mancanza - Conseguenza: configurabilità di bancarotta.
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere
Quando risulta in modo specifico che, in epoca anteriore o prossima al fallimento, la società abbia avuto il possesso di determinati beni - non rinvenuti all'atto della redazione dell'inventario - spetta ai suoi amministratori di provare quale concreta destinazione abbiano avuto i medesimi beni o il loro ricavato. A tale esigenza si riallaccia l'obbligo, sanzionato, dalla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili durante la gestione della società. In difetto della suddetta prova è da presumere, specie in assenza di una qualsiasi registrazione contabile, che i beni stessi siano stati oggetto di dolosa distrazione, con la conseguenza che è ravvisabile a carico degli amministratori della società l'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 223 primo comma in relazione all'art. 216 primo comma n. 1 Legge Fall., essendo l'interesse tutelato da detta norma quello dei creditori alla conservazione della garanzia dei loro crediti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)