Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
Il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio3 istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura. A norma di questo regolamento il Consiglio decide in merito ad eventuali adeguamenti entro il 31 dicembre 2002.
Il campo d'applicazione della politica comune della pesca è esteso alla conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive e all'acquacoltura così come alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura laddove tali attività sono realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o di cittadini degli Stati membri, tenendo presenti le disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.
A fronte del progressivo esaurimento di numerosi stock ittici è necessario potenziare la politica comune della pesca per garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca mediante uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive basato su pareri scientifici attendibili e sull'approccio precauzionale che si fonda sulle stesse considerazioni del principio precauzionale di cui all'articolo 174 del trattato.
La politica comune della pesca dovrebbe perseguire pertanto l'obiettivo di garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e dell'acquacoltura nell'ambito di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali.
Occorre che la gestione della politica comune della pesca s'ispiri al principio di buona «governance» e che le misure adottate siano compatibili tra di loro e coerenti con le altre politiche comunitarie.
Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca che preveda piani di gestione pluriennali per gli stock che si trovano ai limiti biologici di sicurezza o al di sopra di tali limiti. L'adozione di piani di ricostituzione pluriennali costituisce una priorità assoluta per gli stock scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza. Per tali stock può essere necessario decidere, in base ai pareri scientifici, forti riduzioni dello sforzo di pesca.
Occorre che questi piani pluriennali stabiliscano gli obiettivi per uno sfruttamento sostenibile degli stock interessati, prevedano le norme di sfruttamento che fissano le modalità per il calcolo delle limitazioni annue delle catture e/o dello sforzo di pesca e stabiliscano altre misure di gestione specifiche, tenendo in considerazione anche l'impatto su altre specie.
Il contenuto dei piani pluriennali dovrebbe essere commisurato con lo stato di conservazione degli stock, l'urgenza della loro ricostituzione e le caratteristiche di tali stock nonché le attività di pesca con le quali sono catturati.
Lo sfruttamento sostenibile degli stock per i quali non è stato adottato alcun piano pluriennale va garantito mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo.
È necessario prevedere l'adozione di misure di emergenza da parte degli Stati membri o della Commissione qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse o per l'ecosistema marino tale da richiedere un intervento immediato.
È opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia nautiche, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci purché le misure adottate, qualora si applichino ai pescherecci di altri Stati membri, non siano discriminatorie e siano state oggetto di una consultazione preliminare e purché la Comunità non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per tale zona.
Occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e adottare provvedimenti specifici per conseguire tale obiettivo, compresa la determinazione di livelli di riferimento da non superare per la capacità di pesca, una misura comunitaria speciale di aiuto alla demolizione dei pescherecci e regimi nazionali di entrata e di uscita.
È necessario che ogni Stato membro tenga un registro nazionale dei pescherecci e che tale registro sia a disposizione della Commissione, per poter controllare le dimensioni delle flotte nazionali.
Le norme in vigore, che limitano l'accesso alle risorse nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri, hanno funzionato adeguatamente favorendo la conservazione con la limitazione dello sforzo di pesca nella parte più sensibile delle acque comunitarie e preservando le attività di pesca tradizionali dalle quali dipende in larga misura lo sviluppo sociale ed economico di talune comunità costiere. È pertanto opportuno continuare ad applicarle fino al 31 dicembre 2012.
Sebbene sia opportuno mantenere per il momento le altre restrizioni in materia di accesso contenute nella legislazione comunitaria, esse debbono essere riconsiderate per verificare se sono necessarie ai fini di una pesca sostenibile.
Considerata la precaria situazione economica del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di loro di una quota prevedibile degli stock.
La stabilità, d'altro canto, vista la situazione biologica temporanea degli stock, dovrebbe salvaguardare le particolari esigenze delle regioni in cui le popolazioni locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1o gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia4, in particolare nell'allegato VII.
Pertanto il concetto di stabilità relativa dovrebbe essere inteso in tal senso.
Nell'intento di garantire l'effettiva attuazione della politica comune della pesca è necessario rafforzare il sistema comunitario di controllo e di esecuzione per la pesca, definendo con maggiore chiarezza la ripartizione di competenze tra le autorità degli Stati membri e la Commissione. A tal fine occorre inserire nel presente regolamento le principali disposizioni in materia di controllo, d'ispezione e di esecuzione delle norme della politica comune della pesca, una parte delle quali è già contenuta nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca5. Tale regolamento deve restare in vigore fino a quando saranno state adottate tutte le necessarie modalità di applicazione.
Le disposizioni in materia di controllo, ispezione ed esecuzione riguardano, da un lato, gli obblighi dei comandanti dei pescherecci e degli operatori della catena di commercializzazione, e dall'altro, la definizione precisa delle competenze degli Stati membri e della Commissione.
Qualora uno Stato membro abbia superato le possibilità di pesca ad esso assegnate, è opportuno che la Comunità possa imporgli detrazioni delle possibilità di pesca. Se è accertato che un altro Stato membro ha subito un danno a seguito del superamento delle possibilità di pesca da parte dello Stato membro, le detrazioni dovrebbero essere assegnate, interamente o in parte, a tale Stato membro.
È necessario imporre agli Stati membri l'obbligo di adottare misure immediate per porre fine a violazioni gravi, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca6.
È opportuno che la Commissione sia in grado di adottare misure preventive immediate qualora si sia constatato che le attività di pesca possono costituire una seria minaccia per la conservazione delle risorse acquatiche vive.
È necessario conferire alla Commissione i poteri necessari affinché possa assolvere al proprio obbligo di controllare e valutare l'attuazione della politica comune della pesca da parte degli Stati membri.
Occorre rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le varie autorità competenti per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, in particolare mediante lo scambio di ispettori nazionali, obbligando gli Stati membri a considerare i rapporti d'ispezione redatti dagli ispettori comunitari, dagli ispettori di un altro Stato membro o dagli ispettori della Commissione equivalenti ai propri rapporti d'ispezione ai fini dell'accertamento dei fatti.
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione7.
Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca occorre istituire consigli consultivi regionali affinché questa politica possa avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza dei pescatori interessati e di altre parti in gioco, tenendo conto delle diverse situazioni nelle acque comunitarie.
Per garantire che la politica comune della pesca possa beneficiare dei pareri scientifici, tecnici ed economici più attendibili, è opportuno che la Commissione sia assistita da un apposito comitato.
È necessario e opportuno adottare norme in materia di conservazione e di sfruttamento delle risorse acquatiche vive, nell'intento di conseguire l'obiettivo fondamentale di uno sfruttamento sostenibile di queste risorse. Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
A fronte del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio. è inoltre opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca8, che non contiene più disposizioni di rilievo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Campo d'applicazione e obiettivi
Art. 1 Campo d'applicazione
1. La politica comune della pesca riguarda la conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive, l'acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura laddove tali attività sono realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o di cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.
2. La politica comune della pesca stabilisce misure coerenti che riguardano:
a) la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive;
b) il contenimento dell'impatto ambientale della pesca;
c) le condizioni di accesso alle acque e alle risorse;
d) la politica strutturale e la gestione della capacità della flotta;
e) il controllo e l'esecuzione;
f) l'acquacoltura;
g) l'organizzazione comune dei mercati;
h) le relazioni internazionali.
Art. 2 Obiettivi
1.
La politica comune della pesca garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale.
A tal fine la Comunità applica l'approccio precauzionale adottando le misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini. L'obiettivo è di attuare progressivamente una gestione della pesca basata sugli ecosistemi. Si intende inoltre contribuire a promuovere un'attività di pesca efficiente nell'ambito di un settore della pesca e dell'acquacoltura economicamente redditizio e competitivo, garantendo un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca e tenendo conto degli interessi dei consumatori.
2. La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona «governance»:
a) chiara definizione delle competenze a livello comunitario, nazionale e locale;
b) procedure decisionali basate su pareri scientifici attendibili che forniscano risultati tempestivi;
c) ampio coinvolgimento dei diretti interessati in tutte le fasi di questa politica, dalla sua elaborazione fino all'attuazione;
d) coerenza con le altre politiche comunitarie, in particolare la politica ambientale, sociale, regionale, di sviluppo, di tutela sanitaria e di protezione dei consumatori.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «acque comunitarie»: le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
b) «risorse acquatiche vive»: le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome o catadrome durante la loro vita in mare;
c) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive;
d) «peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità;
e) «sfruttamento sostenibile»: lo sfruttamento di uno stock in condizioni tali che il suo sfruttamento futuro non sia compromesso e che non si ripercuota negativamente sugli ecosistemi marini;
f) «tasso di mortalità per pesca»: la percentuale di catture di uno stock in un determinato periodo rispetto alla media dello stock pescabile durante tale periodo;
g) «stock»: una risorsa acquatica che vive in una determinata zona di gestione;
h) «sforzo di pesca»: il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di navi, è costituito dalla somma dello sforzo di pesca di tutte le navi del gruppo;
i) «approccio precauzionale di gestione della pesca»: la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o delle specie dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;
j) «valori di riferimento limite»: i valori dei parametri relativi alla popolazione di stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) che dovrebbero essere evitati in quanto associati a dinamiche sconosciute della popolazione, collasso degli stock o ripopolamento indebolito;
k) «valori di riferimento per la conservazione»: i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio rispetto ad un livello accettabile di rischio biologico o al livello desiderato di resa;
l) «limiti biologici di sicurezza»: gli indicatori dello stato di uno stock o del suo sfruttamento entro i quali il rischio di superare alcuni valori di riferimento limite è basso;
m) «limite di cattura»: un limite quantitativo per gli sbarchi di uno stock o gruppi di stock durante un certo periodo a meno che non sia altrimenti stabilito nella normativa comunitaria;
n) «capacità di pesca»: la stazza di una nave in GT e la sua potenza motrice in kW, secondo le definizioni contenute negli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio9. Per alcuni tipi di attività di pesca, la capacità può essere definita dal Consiglio utilizzando, ad esempio, il numero e/o dimensioni degli attrezzi di pesca della nave;
o) «uscita dalla flotta»: la radiazione di una nave da pesca dal registro della flotta peschereccia di uno Stato membro, a condizione che sia rispettato l'articolo 15, paragrafo 1;
p) «entrata nella flotta»: la registrazione nel registro della flotta peschereccia di uno Stato membro di una nave da pesca;
q) «possibilità di pesca»: un diritto di pesca quantificato, espresso in termini di carattere e/o di possibilità di pesca;
r) «possibilità di pesca comunitarie»: le possibilità di pesca disponibili per la Comunità nelle zone di pesca comunitarie, cui è aggiunto il totale delle possibilità di pesca per la Comunità al di fuori delle zone di pesca comunitarie e dalle quali sono detratte le possibilità di pesca assegnate ai paesi terzi.
Capo II. Conservazione e sostenibilità
Art. 4 Tipi di misure
1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il Consiglio stabilisce misure comunitarie che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono decise tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali di cui all'articolo 31. Si può trattare, in particolare, di misure relative ai singoli stock o gruppi di stock volte a limitare la mortalità per pesca e l'impatto ambientale delle attività di pesca mediante:
a) l'adozione dei piani di ricostituzione di cui all'articolo 5;
b) l'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 6;
c) la definizione di obiettivi per uno sfruttamento sostenibile degli stock;
d) la limitazione delle catture;
e) la fissazione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati ad operare;
f) il contenimento dello sforzo di pesca;
g) l'adozione di misure tecniche, tra cui:
i) misure relative alla struttura degli attrezzi da pesca, al numero e alla dimensione degli attrezzi di pesca detenuti a bordo, alle modalità del loro impiego e alla composizione delle catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;
ii) la definizione delle zone e/o dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni, ivi compreso per la tutela delle zone di deposito delle uova e delle zone «nursery»;
iii) la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati;
iv) misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio;
h) l'introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva o con scarso impatto;
i) l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.
Art. 5 Piani di ricostituzione
1. Il Consiglio adotta in via prioritaria piani di ricostituzione per le attività di pesca che sfruttano gli stock scesi al di sotto del limite biologico di sicurezza.
2.
Obiettivo dei piani di ricostituzione è assicurare la ricostituzione degli stock entro limiti biologici di sicurezza.
Essi includono valori di riferimento per la conservazione come obiettivi rispetto ai quali è valutata la ricostituzione degli stock entro limiti biologici di sicurezza.
Gli obiettivi sono espressi in termini di:
a) entità della popolazione e/o;
b) rendimenti a lungo termine e/o;
c) tasso di mortalità per la pesca e/o;
d) stabilità delle catture.
I piani di ricostituzione possono comprendere obiettivi riguardanti altre risorse acquatiche vive e la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini.
Allorché è fissato più di un obiettivo, i piani di ricostituzione precisano l'ordine di priorità di tali obiettivi.
3.
I piani di ricostituzione sono elaborati sulla base dell'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e tengono conto dei valori di riferimento limite raccomandati dagli organismi scientifici competenti. Essi garantiscono lo sfruttamento sostenibile degli stock e che l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini sia mantenuto a livelli sostenibili.
Essi possono riguardare o attività di pesca per singoli stock o attività di pesca che sfruttano svariati stock e tengono debito conto delle interazioni tra stock e attività di pesca.
I piani di ricostituzione hanno carattere pluriennale e indicano il calendario probabile per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
4.
I piani di ricostituzione possono includere qualsiasi misura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da c) a h), nonché le norme di sfruttamento che consistono in una serie prestabilita di parametri biologici destinati a disciplinare i limiti di cattura.
I piani di ricostituzione comprendono limitazioni dello sforzo di pesca a meno che ciò non sia necessario per realizzarne l'obiettivo. Le misure da includere nei piani di ricostituzione sono proporzionate alla finalità, agli obiettivi e al calendario previsto e sono decise dal Consiglio tenendo conto dei seguenti fattori:
a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock;
b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;
c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;
d) l'impatto economico delle misure sulla attività di pesca interessate.
5. La Commissione riferisce in merito all'efficacia dei piani di ricostituzione nel raggiungimento degli obiettivi.
Art. 6 Piani di gestione
1. Il Consiglio adotta piani di gestione in funzione delle necessità per mantenere gli stock entro limiti biologici di sicurezza per le attività di pesca che sfruttano gli stock che si trovano ai limiti o entro i limiti biologici di sicurezza.
2.
I piani di gestione includono valori di riferimento per la conservazione come obiettivi rispetto ai quali è valutato il mantenimento degli stock entro i limiti prescritti. È d'applicazione l'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a d).
I piani di gestione possono comprendere obiettivi riguardanti altre risorse acquatiche vive e la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini.
Allorché è fissato più di un obiettivo, i piani di gestione precisano l'ordine di priorità di tali obiettivi.
3.
I piani di gestione sono elaborati sulla base dell'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e tengono conto dei valori di riferimento limite raccomandati dagli organismi scientifici competenti. Essi garantiscono lo sfruttamento sostenibile degli stock e che l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini sia mantenuto a livelli sostenibili.
Essi possono riguardare o attività di pesca per singoli stock o attività di pesca che sfruttano svariati stock, e tengono debito conto delle interazioni tra stock e attività di pesca.
I piani di gestione hanno carattere pluriennale ed indicano il calendario probabile per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
4.
I piani di gestione possono includere qualsiasi misura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da d) a i), nonché norme di sfruttamento che consistono in una serie prestabilita di parametri biologici destinati a disciplinare i limiti di cattura.
Le misure da includere nei piani di gestione sono proporzionate alle finalità, agli obiettivi ed al calendario previsto, e sono decise dal Consiglio tenendo conto dei seguenti fattori:
a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock;
b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;
c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;
d) l'impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.
5. La Commissione riferisce in merito all'efficacia dei piani di gestione nel raggiungimento degli obiettivi.
Art. 7 Misure di emergenza adottate dalla Commissione
1. Se è stato constatato un grave rischio, per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l'ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento immediato, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere misure di emergenza che hanno una durata massima di sei mesi. La Commissione può decidere di prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.
2.
Lo Stato membro trasmette la richiesta al tempo stesso alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi regionali interessati. Questi possono presentare per iscritto le proprie osservazioni alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
La Commissione decide entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1.
3. Le misure di emergenza prendono immediatamente effetto. Esse sono notificate agli Stati membri interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
4. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notificazione.
5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.
Art. 8 Misure di emergenza adottate dallo Stato membro
1. Se è stato constatato un grave e imprevisto rischio per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per l'ecosistema marino derivante dalle attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato membro e qualora un rinvio ingiustificato possa provocare danni difficilmente riparabili, tale Stato membro può adottare misure di emergenza che hanno una durata massima di tre mesi.
2. Gli Stati membri che intendono adottare misure di emergenza notificano la propria intenzione alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi regionali interessati trasmettendo un progetto delle misure in questione, assieme ad una relazione, prima di adottarle.
3. Gli Stati membri e i consigli consultivi regionali interessati possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica. La Commissione conferma, annulla o modifica la misura entro quindici giorni lavorativi dalla data della notifica.
4. La decisione della Commissione è notificata agli Stati membri interessati. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
5. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.
6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.
Art. 9 Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche
1.
Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione delle risorse della pesca e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché la Comunità non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona. Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa comunitaria vigente.
Quando le misure che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere delle conseguenze sulle navi di un altro Stato membro, queste misure sono adottate solamente previa consultazione della Commissione, dello Stato membro e dei consigli consultivi regionali interessati su un progetto di misure, corredato di una relazione.
2. Per le misure applicabili ai pescherecci di altri Stati membri valgono le procedure di cui all'articolo 8, paragrafi da 3 a 6.
Art. 10 Misure degli Stati membri applicabili unicamente alle navi che battono la loro bandiera
Gli Stati membri possono adottare misure per la conservazione e la gestione degli stock nelle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione a condizione che tali misure:
a) si applichino unicamente alle navi da pesca che battono la bandiera dello Stato membro interessato registrate nella Comunità o, nel caso delle attività di pesca che non sono condotte da una nave da pesca, a persone stabilite nello Stato membro interessato;
b) siano compatibili con gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e perlomeno non altrettanto vincolanti della normativa comunitaria vigente.
Capo III. Adeguamento della capacità di pesca
Art. 11 Adeguamento della capacità di pesca
1. Gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di riferimento espressi in GT e kW per la capacità di pesca di cui all'articolo 12 e al paragrafo 4 del presente articolo non vengano superati.
3. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solamente se preceduto dal ritiro della licenza di pesca, quale è definita al regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio10, ed eventualmente dei permessi di pesca, quali sono definiti nei rispettivi regolamenti. La capacità corrispondente alla licenza e, se del caso, ai permessi di pesca per le attività di pesca interessate non può essere sostituita.
4. La capacità di pesca ritirata con aiuti pubblici che supera la riduzione di capacità necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, è automaticamente detratta dai livelli di riferimento. I risultati così ottenuti costituiscono i nuovi livelli di riferimento.
5.
Sui pescherecci di età pari o superiore a cinque anni, l'ammodernamento del ponte principale per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti può aumentare la stazza della nave, purché l'ammodernamento non determini un aumento dello sforzo di pesca. I livelli di riferimento di cui al presente articolo e all'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13.
Le modalità e le condizioni specifiche per tali misure possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
Art. 12 Livelli di riferimento per le flotte pescherecce
1.
La Commissione stabilisce per ogni Stato membro, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, i livelli di riferimento espressi in GT e kW relativi alla capacità di pesca complessiva dei pescherecci comunitari battenti la bandiera di tale Stato membro.
I livelli di riferimento corrispondono alla somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 stabiliti per il 31 dicembre 2002 relativamente ad ogni segmento, in applicazione della decisione 97/143/CE del Consiglio11.
2. Le modalità d'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
Art. 13 Piano di entrata/uscita e riduzione globale della capacità
1. Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi all'interno della flotta in modo tale che, a decorrere dal 1o gennaio 2003:
a) l'entrata nella flotta di una nuova capacità senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica;
b) l'entrata nella flotta di una nuova capacità con aiuti pubblici concessi dopo il 1o gennaio 2003 sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici:
i) di una capacità almeno identica per l'entrata di nuove navi di stazza pari o inferiore a 100 GT, ovvero
ii) di una capacità pari almeno a 1,35 volte tale capacità per l'entrata di nuove navi di stazza superiore a 100 GT.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2003 sino al 31 dicembre 2004 ciascuno Stato membro che scelga di autorizzare nuovi impegni in materia di aiuti pubblici per il rinnovo della flotta dopo il 31 dicembre 2002 consegue una riduzione della capacità globale della propria flotta pari al 3 % per l'intero periodo rispetto ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
Art. 14 Scambio di informazioni
1.
Ogni anno la Commissione presenta una sintesi dei risultati degli sforzi degli Stati membri per raggiungere un equilibrio sostenibile tra le capacità di pesca e le possibilità di pesca. Tale sintesi si basa su una relazione annuale trasmessa da ciascuno Stato membro alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno successivo.
La sintesi della Commissione, corredata delle relazioni degli Stati membri, è trasmessa prima della fine dell'anno al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme ai pareri del CSTEP e del Comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura istituito ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1.
2. Le modalità di applicazione relative a tali scambi possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.