Sez. 3, Sentenza n. 1019 del 07/05/1971 Ud. (dep. 28/07/1971) Rv. 118887 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - PRESCRIZIONE - ATTIVAZIONE DI DEPOSITO - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA - NATURA ORDINATORIA - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - PRESCRIZIONE - ATTIVAZIONE DI DEPOSITO - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA - NATURA ORDINATORIA - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
Per l'attivazione di un deposito di oli minerali, sia prima che dopo l'entrata in vigore della legge 2 luglio 1957, n 474 che ha convertito con modifiche il DL 5 maggio 1957, n 271, e prescritto un termine per la presentazione della denunciĆ nel primo caso novanta giorni dall'entrata in vigore della legge (art 25 ter), nel secondo caso almeno trenta giorni prima dell'attivazione dell'Esercizio (art 2). Tali termini non hanno natura perentoria, bensi ordinatoria, per cui si verifica la protrazione nel tempo di una condotta antigiuridica penalmente sanzionata, attesa la possibilita, da parte del soggetto, di farla cessare mediante l'attuazione del comportamento prescritto dalla legge. Trattasi, quindi, in entrambi i casi, di reato permanente ed il termine della prescrizione incomincia a decorrere quando sia cessata la permanenza.*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)