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Sez. 1, Sentenza n. 2129 del 27/05/1975 (Rv. 375881 - 01)

STAMPA - LIBERTA DI STAMPA - SEQUESTRO DI GIORNALI E DI ALTRE PUBBLICAZIONI - IMMAGINE - ABUSO - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - SEQUESTRO - LIMITI - MATERIALE STAMPATO.*
Stato
decisa il 1975-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375881-01

STAMPA - LIBERTA DI STAMPA - SEQUESTRO DI GIORNALI E DI ALTRE PUBBLICAZIONI - IMMAGINE - ABUSO - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - SEQUESTRO - LIMITI - MATERIALE STAMPATO.*

L'art 700 cod proc civ, se puo consentire l'emanazione di provvedimenti cautelari atipici intesi a far cessare temporaneamente o a contenere il pregiudizio che deriva a terzi da una pubblicazione a stampa, non puo, tuttavia, costituire la fonte del potere di concedere un provvedimento di sequestro della stampa vietato da altra norma dell'ordinamento giuridico e, in particolare, dall'art 21 cost, che lo consente solo con l'osservanza di limiti rigorosi. Pertanto il giudice, nel disporre la cessazione dell'abuso dell'immagine altrui a norma dell'art 10 cod civ, puo ordinare con provvedimento d'urgenza il sequestro del materiale lesivo solo quando si tratti di materiale che, pur essendo destinato alla pubblicazione, non sia stato ancora stampato, poiche, diversamente, il provvedimento cautelare inciderebbe su una riproduzione a stampa che costituisce gia una manifestazione attuale e concreta dell'Esercizio del diritto di liberta tutelato dall'art 21 cost.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)