Sez. 2, Sentenza n. 3810 del 12/11/1975 (Rv. 378024 - 01)
URBANISTICA - RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DA EVENTI BELLICI - PIANI DI RICOSTRUZIONE - EFFICACIA - COMUNI OBBLIGATI A FORMARE PIANI REGOLATORI - PROROGA DELL'EFFICACIA EX LEGGE N 1357 DEL 1955 - PRESUPPOSTO - ULTERIORE PROROGA EX LEGGE N 610 DEL 1966 - CONDIZIONI.*
URBANISTICA - RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DA EVENTI BELLICI - PIANI DI RICOSTRUZIONE - EFFICACIA - COMUNI OBBLIGATI A FORMARE PIANI REGOLATORI - PROROGA DELL'EFFICACIA EX LEGGE N 1357 DEL 1955 - PRESUPPOSTO - ULTERIORE PROROGA EX LEGGE N 610 DEL 1966 - CONDIZIONI.*
L'art 1 della legge 21 dicembre 1955 n 1357 dispose che i piani di ricostruzione di cui fossero provvisti i comuni obbligati a formare i piani regolatori generali conservassero la loro efficacia fino all'entrata in vigore di questi ultimi. Tale disposizione di proroga non presupponeva che i comuni predetti fossero gia dotati di piani regolatori. Gli artt 17 e 20 della legge 13 luglio 1966 n 610 prorogarono, indipendentemente dall'approvazione dei piani regolatori, fino al 31 dicembre 1970 l'efficacia di tutti i piani di ricostruzione non compiutamente realizzati. (V 3591/74, mass n 372099; 2543/73, mass n 366000).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 01/03/1945 num. 154 art. 1, Legge 27/10/1951 num. 1402 art. 1, Legge 21/12/1955 num. 1357 art. 1, Legge 13/07/1966 num. 610 art. 17, Legge 13/07/1966 num. 610 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)