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Sez. L, Sentenza n. 617 del 25/01/1984 (Rv. 432868 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - SUSSISTENZA DEI REQUISITI EX LETT. C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - NOZIONE DI COMUNE ESPERIENZA - CONFIGURABILITÀ - FRODE ALLA LEGGE INDOTTA DALLA SOLA PREVISIONE DI UN TERMINE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432868-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - SUSSISTENZA DEI REQUISITI EX LETT. C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - NOZIONE DI COMUNE ESPERIENZA - CONFIGURABILITÀ - FRODE ALLA LEGGE INDOTTA DALLA SOLA PREVISIONE DI UN TERMINE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel settore delle riparazioni e delle costruzioni navali, il giudice del merito, nel valutare (in fatto) se la stipulazione di contratti di lavoro a termine sia avvenuta nel rispetto dei requisiti di cui alle lettere C) e d) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, deve tener conto che, in linea di massima, la sussistenza dei requisiti anzidetti va ritenuta una nozione di comune esperienza, sicché i contratti a termine per tale specifico settore, in assenza di prova specifica di stipulazione in frode alla legge, non possono essere dichiarati nulli ex art. 1344 cod. civ., ma la loro stipulazione deve essere ritenuta lecita. (Conf 3223/83, mass n 428123).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. C, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)