Codice civile
Testo in vigore al
Art. 567 Successione dei figli legittimati e adottivi
1. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
2. I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.
Art. 568 Successione dei genitori
1. A colui che muore senza lasciare prole, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
Art. 569 Successione degli ascendenti
1. A colui che muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una meta' gli ascendenti della linea paterna e per l'altra meta' gli ascendenti della linea materna.
2. Se pero' gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredita' e' devoluta al piu' vicino senza distinzione di linea.
Art. 570 Successione dei fratelli e delle sorelle
1. A colui che muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.
2. I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono pero' la meta' della quota che conseguono i germani.
Art. 571 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
1. Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purche' in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della meta'.
2. Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la meta' della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della meta' in favore di questi ultimi.
3. Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.
Art. 572 Successione di altri parenti
1. Se alcuno muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' altri ascendenti, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.
2. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.
Art. 573 Successione dei figli naturali
Art. 574
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 575
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 576
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 577 Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore
Art. 578 Successione dei genitori al figlio naturale
1. Se il figlio naturale muore senza lasciar prole ne' coniuge, la sua eredita' e' devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale e' stato dichiarato figlio.
2. Se e' stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredita' spetta per meta' a ciascuno di essi.
3. Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l'altro e' escluso dalla successione.40
Art. 579 Concorso del coniuge e dei genitori
1. Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne' genitori, sopravvive il coniuge, l'eredita' si devolve per intero al medesimo.
2. Se vi sono genitori, l'eredita' e' devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.40
Art. 580 Diritti dei figli naturali non riconoscibili
1. Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredita' alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
2. I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.40
Capo II. Della successione del coniuge
Art. 581 Concorso del coniuge con i figli
1. Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla meta' dell'eredita', se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.
Art. 582 Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle
1. Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredita' se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua e' devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredita'.
Art. 583 Successione del solo coniuge
1. In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredita'.
Art. 584 Successione del coniuge putativo
1. Quando il matrimonio e' stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresi' la disposizione del secondo comma dell'articolo 540.
2. Egli e' pero' escluso dalla successione, quando la persona della cui eredita' si tratta e' legata da valido matrimonio al momento della morte.
Art. 585 Successione del coniuge separato
1. Il coniuge cui non e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
2. Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548.
Capo III. Della successione dello Stato
Art. 586 Acquisto dei beni da parte dello Stato
1. In mancanza di altri successibili, l'eredita' e' devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non puo' farsi luogo a rinunzia.
2. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
Titolo III. Delle successioni testamentarie
Capo I. Disposizioni generali
Art. 587 Testamento
1. Il testamento e' un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avra' cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
2. Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.