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Sez. 2, Sentenza n. 1531 del 16/01/1973 Ud. (dep. 16/02/1974) Rv. 126253 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - FURTO PUNIBILE A QUERELA - FURTO D'USO - EFFETTIVA RESTITUZIONE - NECESSITA - INTENZIONE DI RESTITUIRE - IMPOSSIBILITA PER FORZA MAGGIORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126253-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - FURTO PUNIBILE A QUERELA - FURTO D'USO - EFFETTIVA RESTITUZIONE - NECESSITA - INTENZIONE DI RESTITUIRE - IMPOSSIBILITA PER FORZA MAGGIORE - IRRILEVANZA.*

La avvenuta restituzione della cosa costituisce condizione obiettiva per la configurabilita del reato di furto d'uso (art 626 n 1 cod pen) e pertanto, in Mancanza della restituzione, non e sufficiente la semplice intenzione di restituire, ancorche la restituzione non sia possibile per causa di forza maggiore; e cio perche l'agente versa in re illicita per avere sottratta la cosa e quindi a lui risale la responsabilita di tutto cio che e conseguenza della sua Azione, compresa la mancata restituzione qualunque ne sia la causa. (V 121764, 121272, anno 1972, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 626 com. 1 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)