Sez. 3, Sentenza n. 601 del 01/10/1996 Ud. (dep. 29/01/1997) Rv. 206821 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI | Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura - Elemento della sofferenza intesa come lesione dell'integrità fisica dell'animale - Imprescindibilità - Sussistenza - Prova adeguata della sofferenza - Necessità - Ragione.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI
Anche l'ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura non può prescindere, al pari delle altre, per la sua configurabilità, dalla presenza dell'elemento della sofferenza, intesa come lesione dell'integrità fisica dell'animale. E tale sofferenza, che deve caratterizzare la condotta, deve risultare da una prova adeguata, non superabile sulla base di semplici presunzioni circa le conseguenze negative sul benessere fisico degli animali. Invero, sotto il profilo dell'interpretazione letterale, non può trascurarsi che la rubrica dell'art. 727 cod. pen. è, pur nel nuovo testo, intitolata "maltrattamento di animali", il che se non altro dimostra la "ratio" della disposizione di perseguire condotte caratterizzate da una componente di lesività dell'integrità fisica; inoltre, una interpretazione che prescindesse dal collegamento con il concetto di sofferenza, condurrebbe a conseguenze palesemente irrazionali, e quindi contrastanti con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.: se fosse sanzionabile la semplice detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, di per sè sola e dunque in assenza di sofferenza fisica degli animali stessi, qualsivoglia detenzione, a prescindere dal luogo, dalle modalità, dalla durata e dagli scopi della stessa, si porrebbe, per ciò stesso, in contrasto col precetto penale, dal momento che si tradurrebbe, inevitabilmente, in una privazione della libertà dell'animale, e quindi contrasterebbe inevitabilmente con la natura dell'animale stesso, istintivamente propenso a vivere in libertà. Oltre che con l'art. 3 Cost., una interpretazione della disposizione in questione svincolata dalla sussistenza della sofferenza potrebbe porsi, per la latitudine indefinita della condotta contemplata, anche in contrasto con il principio di tassatività delle fattispecie penali, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 727 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)