Sez. 2, Sentenza n. 3478 del 15/10/1976 (Rv. 382230 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CORTILE - AZIONE NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DI ALCUNI SOLTANTO DEI FONDI CONTIGUI - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI PROPRIETARI CONFINANTI - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CORTILE - AZIONE NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DI ALCUNI SOLTANTO DEI FONDI CONTIGUI - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI PROPRIETARI CONFINANTI - ESCLUSIONE.*
Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, solo quando la decisione da emanarsi importi il mutamento di una situazione giuridica unica, per sua natura, rispetto a tutti coloro che vi partecipano, ovvero debba statuire su prestazioni che, per la loro indivisibilita ed inscindibilita, vanno necessariamente richieste a tutti i condebitori. Pertanto, nel caso in cui l'attore, assumendo di essere proprietario esclusivo di un cortile, convenga in giudizio i proprietari di alcuni soltanto dei fondi contigui e chieda accertarsi che i medesimi non sono titolari di diritti sul bene suddetto, non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti degli altri proprietari confinanti, i cui eventuali diritti sul cortile, essendo autonomi ed indipendenti da quelli oggetto dell'Azione negatoria, non possono essere in alcun modo pregiudicati dalla decisione richiesta. (V 3240/73, mass n 367078; (V 1928/73, mass n 365016).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)