Sez. 3, Sentenza n. 4675 del 02/04/1996 Ud. (dep. 09/05/1996) Rv. 205452 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Sentenza - Annullamento - Parziale | Annullamento relativo a parti diverse della sentenza rispetto a quelle che accertano il fatto reato e la responsabilità dell'imputato - Passaggio in giudicato parziale della sentenza - Legittimità - Possibilità di dichiarare la prescrizione maturata nella fase del giudizio di rinvio - Esclusione - Fattispecie in tema di annullamento della sentenza solo sul giudizio di comparazione tra le circostanze.
Impugnazioni - Cassazione - Sentenza - Annullamento - Parziale
In caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione che abbia ad oggetto statuizioni diverse ed autonome rispetto al riconoscimento dell'esistenza del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, non può più essere dichiarata la prescrizione del reato quando la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza di annullamento parziale (nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha escluso la possibilità di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione quando il relativo termine sia scaduto successivamente alla sentenza con la quale la stessa corte aveva annullato il giudicato d'appello limitatamente al giudizio di comparazione tra le circostanze del reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)