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Sez. 4, Sentenza n. 24285 del 08/05/2025 Ud. (dep. 01/07/2025) Rv. 288441-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - DISPOSIZIONI GENERALI - CIRCOLAZIONE (REGOLAMENTAZIONE) - NEI CENTRI ABITATI | Contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore di cui art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 -
Stato
decisa il 2025-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288441-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - DISPOSIZIONI GENERALI - CIRCOLAZIONE (REGOLAMENTAZIONE) - NEI CENTRI ABITATI

Elementi costitutivi - Indicazione - Ricezione di denaro per l'attività svolta - Necessità - Esclusione.

Ai fini dell'integrazione della contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è sufficiente che il soggetto agente, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività, privo della necessaria autorizzazione, non rilevando, quale elemento costitutivo della fattispecie, la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità, come corrispettivo della prestazione svolta.

Cod. Strada art. 7 com. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)