Sez. 3, Ordinanza n. 23410 del 31/10/2006 (Rv. 592798 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Decreto ingiuntivo emesso sulla base di assegno bancario privo del luogo di emissione - Conseguenze - Nullità dell'assegno - Configurabilità - Valore di promessa di pagamento - Sussistenza - Giudizio di opposizione - Competenza territoriale - Luogo di domicilio del creditore.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base di un assegno privo del luogo di emissione, il titolo è nullo per mancanza di un requisito essenziale ed è utilizzabile solo come promessa di pagamento, potendosi presumere "iuris tantum" l'esistenza del rapporto sottostante; ne consegue che il giudice territorialmente competente sotto il profilo del "forum destinatae solutionis" va determinato a norma dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ. nel giudice del luogo di domicilio del creditore al tempo della scadenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)