Sez. 3, Sentenza n. 3931 del 08/09/1977 (Rv. 387629 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCATA NOTIFICAZIONE A TUTTI I LITISCONSORTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - EFFETTO CONSERVATIVO DELL'IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCATA NOTIFICAZIONE A TUTTI I LITISCONSORTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - EFFETTO CONSERVATIVO DELL'IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Quando la sentenza sia stata pronunziata fra piu parti in causa inscindibile (cioe fra piu parti legate da vincolo di litisconsorzio necessario, la cui necessita discenda da ragioni di ordine sostanziale o da motivi di ordine processuale) o in causa fra loro dipendenti, e la parte soccombente o una delle parti soccombenti si sia limitata a proporre appello contro una parte o contro le parti vittoriose, non notificando, quindi, l'atto a tutte le parti del precedente giudizio, il giudice deve ordinare la integrazione del contraddittorio, ma l'effetto conservativo della impugnazione si verifica soltanto a condizione che l'atto di appello sia stato notificato nei termini ad almeno una delle parti vittoriose. Nella ipotesi, invece, che il gravame sia stato notificato tempestivamente solo alla parte che e anch'essa soccombente, l'effetto conservativo non si verifica. (V 3152/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)