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Sez. 1, Sentenza n. 4701 del 03/03/2006 (Rv. 590737 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ACQUISTI DEL CONIUGE DEL FALLITO | Entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia ex legge n. 151 del 1975 - Presunzione muciana - Abrogazione implicita per effetto della riforma del diritto di famiglia (legge n. 151 del 1975) - Dichiarazione di fallimento intervenuta successivamente a detta riforma - Applicazione della presunzione - Illegittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590737-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ACQUISTI DEL CONIUGE DEL FALLITO

Con riguardo a dichiarazione di fallimento intervenuta successivamente al 20 settembre 1975, (data di entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia), che ha implicitamente abrogato la cosiddetta presunzione muciana, posta dall'art. 70 legge fallimentare con riguardo ai beni acquistati a titolo oneroso dal coniuge del debitore poi fallito nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, è illegittima l'applicazione di detta norma in relazione ad acquisti effettuati anteriormente a quella data. Infatti, posto che la presunzione muciana operava solo nell'ambito processuale ed a fini esecutivi, senza determinare il trasferimento di diritti e senza aver riguardo alle situazioni sostanziali, che soltanto nell'ambito del fallimento, al momento della realizzazione della garanzia patrimoniale dei creditori - secondo un meccanismo per effetto del quale alla presunzione che l'acquisto del coniuge fosse stato effettuato con denaro del fallito si faceva conseguire "ope legis" la surrogazione del bene acquistato dal coniuge al danaro proveniente dal fallito - , venivano ad essere incise, per un verso, l'acquisto da parte del coniuge effettuato prima dell'abrogazione dell'art. 70 legge fall. non può aver avuto l'effetto di trasferire il bene al patrimonio del debitore fallito; per altro verso, la dichiarazione di fallimento pronunciata successivamente a detta abrogazione non può più determinare, attraverso il richiamato meccanismo della surrogazione legale, l'effetto, ormai non più previsto dalla legge, di sottoporre anche i beni del coniuge del fallito all'azione esecutiva collettiva, al fine di realizzare la garanzia patrimoniale dei creditori.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)