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Sez. 3, Sentenza n. 405 del 06/10/1972 Ud. (dep. 25/01/1973) Rv. 122983 - 01

PESCA - IN GENERE - ACQUE PUBBLICHE - IMMISSIONE DI RIFIUTI INDUSTRIALI SENZA AUTORIZZAZIONE - IMMISSIONE DI SOSTANZE NOCIVE PER LA FAUNA ITTICA - CONCORSO DI REATI.*
Stato
decisa il 1972-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122983-01

PESCA - IN GENERE - ACQUE PUBBLICHE - IMMISSIONE DI RIFIUTI INDUSTRIALI SENZA AUTORIZZAZIONE - IMMISSIONE DI SOSTANZE NOCIVE PER LA FAUNA ITTICA - CONCORSO DI REATI.*

La immissione nelle acque pubbliche di rifiuti di stabilimenti industriali senza la prescritta autorizzazione integra il reato di cui all' art 9 RD 8 ottobre 1931, n 1604(tu delle leggi sulla pesca)con il quale concorre il reato di cui all'art 6 stesso regio decreto se detti rifiuti siano Atti ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST., Legge 08/10/1931 num. 1604 art. 9, Legge 08/10/1931 num. 1604 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)