Sez. 4, Ordinanza n. 1881 del 12/11/1973 Cc. (dep. 21/03/1974) Rv. 126509 - 01
NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - LETTERA RACCOMANDATA CONTENENTE L'AVVISO AL DESTINATARIO - REQUISITO DI VALIDITA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - LETTERA RACCOMANDATA CONTENENTE L'AVVISO AL DESTINATARIO - REQUISITO DI VALIDITA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*
La notificazione eseguita mediante consegna al portiere dello stabile deve considerarsi perfetta ed efficace fin dal momento in cui e avvenuta la consegna stessa, indipendentemente dalla spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso al destinatario. Tale avviso, difatti, non costituisce un requisito di validita della notificazione, ma solo una formalita, prescritta dalla legge, per un fine informativo consistente nel predisporre per l'interessato un mezzo di controllo dell'operazione gia compiuta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)