Sez. 4, Sentenza n. 1000 del 01/04/1966 Ud. (dep. 29/11/1966) Rv. 102933 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - LAVORATORI ESPOSTI A CADUTE - PARAPETTI E CINTURE DI SICUREZZA - CUMULATIVITA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - LAVORATORI ESPOSTI A CADUTE - PARAPETTI E CINTURE DI SICUREZZA - CUMULATIVITA.*
L'Obbligo di fornire gli operai edili, che lavorano in pericolo di cadute nel vuoto, di cinture di sicurezza e cumulativo e non alternativo con il dovere di approntare impalcature e parapetti di protezione, salvo che in casi in cui la costruzione di questi ultimi non sia possibile per la natura ed il punto cui siano giunti i lavori.*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 10, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 10, Cod. Strada art. 70 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 70 CORTE COST., Cod. Strada art. 63, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 63, Cod. Strada art. 16, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)