Sez. 5, Ordinanza n. 2553 del 27/05/1999 Cc. (dep. 01/09/1999) Rv. 217372 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Sequestro conservativo - Provvedimento di rigetto dell'istanza - Impugnazione - Ammissibilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di sequestro conservativo, mentre è ammessa la richiesta di riesame avverso l'ordinanza che applica tale misura cautelare reale, non è prevista alcuna forma di impugnazione nei confronti del provvedimento che detta misura neghi. La persona danneggiata dal reato ha, pertanto, in tal caso, a sua disposizione solo l'azione nell'ambito del giudizio civile che gli assicura tutela primaria e immediata dei suoi diritti; né detta limitazione può ritenersi incostituzionale dal momento che l'inserimento dell'azione civile nel giudizio penale deve necessariamente subire i condizionamenti derivanti dalla primaria esigenza di rapido accertamento della responsabilità penale. (V. Corte costituzionale ordinanza 424 del 14.12.1998).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 318 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)