Sez. 3, Sentenza n. 1342 del 08/09/1970 (Rv. 347061 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE - GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE - DIFETTO DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITA DEL DECRETO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE - GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE - DIFETTO DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITA DEL DECRETO - IRRILEVANZA.*
Il difetto delle condizioni richieste dalla legge per la concessione del decreto ingiuntivo (liquidita e prova scritta del debito) puo influire sul regolamento delle spese processuali, ma non osta all'esame della domanda nel merito, in quanto l'opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'accertamento sulla fondatezza della pretesa creditoria viene fatto con tutte le garanzie del contraddittorio ed alla stregua anche degli ulteriori elementi di prova forniti in quella Sede. (V 4074, 68, mass n 337712 579, 67, massima n 326556).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)