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Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 08/07/2004 (Rv. 574314 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ | Conversione del brevetto nullo - Norma dell'art. 59, terzo comma, r.d. n. 1127 del 1939 - Portata - Deroga al principio della domanda ed alle relative regole processuali - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574314-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ

L'art. 59, terzo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, nel consentire la conversione del brevetto nullo in distinto brevetto del quale sussistano i requisiti, non introduce deroga al principio della domanda ed alle regole processuali che la riguardano, e, dunque, non autorizza tale conversione senza una richiesta dell'interessato, da avanzarsi nei modi e nei tempi prescritti dal codice di rito.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 59 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)