Sez. 2, Sentenza n. 1316 del 20/10/1975 Ud. (dep. 29/01/1976) Rv. 132056 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA SPECIALE TENUITA DEL DANNO - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA SPECIALE TENUITA DEL DANNO - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
In tema di reato continuato, ai fini della concessione o del diniego della circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 4 cod pen, la valutazione del danno deve farsi in relazione ai fatti criminosi unificati ed il beneficio non puo trovare applicazione qualora la speciale tenuita del danno non ricorra in tutti gli episodi o in rapporto alla violazione di maggiore gravita presa in considerazione per determinare la pena base.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)