Sez. 3, Sentenza n. 3654 del 20/02/2006 (Rv. 588967 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Sentenza di merito che provvede su diverse domande di condanna - Mancata impugnazione con uno specifico motivo di ricorso di una delle pronunce di rigetto - Riproponibilità in cassazione della domanda come conclusione subordinata - Senza articolazione di motivi - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere articolato su motivi dotati dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata, condizioni, queste, che non sussistono se il ricorrente non abbia impugnato con uno specifico motivo di ricorso il rigetto di una delle domande riproposte al giudice di appello, ma abbia semplicemente reiterato, in forma di conclusioni, la domanda di condanna non accolta in appello come conclusione in via subordinata, senza neanche indicare i vizi della decisione che dovrebbero portare al suo accoglimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)