Sez. 3, Sentenza n. 4767 del 21/04/1992 (Rv. 476885 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Durata - Successione nel contratto | Morte del conduttore - Disciplina ex art. 6 della legge n. 392 del 1978 - Applicabilità - Disciplina ex art. 1614 cod. civ. - Abrogazione - Successione nel contratto degli eredi del conduttore - Condizione.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Durata - Successione nel contratto
L'art. 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392 ha compiutamente disciplinato la materia della successione nel contratto di locazione per uso abitativo nel caso di morte del conduttore escludendo l'applicabilità dell'art. 1614 cod. civ. ai rapporti assoggettati alla nuova e diversa disciplina, con la conseguenza che, in mancanza delle altre persone a favore delle quali la sopra citata disposizione della legge sull'equo canone prevede la successione nel contratto di locazione, gli eredi del conduttore possono subentrare nel rapporto locativo solo se con quest'ultimo conviventi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1614, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)