Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29804 del 18/11/2019 (Rv. 656175 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA | Spedizione in forma esecutiva - Erronea indicazione del difensore richiedente - Conseguenze - Sanatoria - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA
In tema di spedizione in forma esecutiva della copia del titolo rilasciata al creditore, il debitore che proponga opposizione ex art. 617 c.p.c. non può limitarsi, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata del titolo medesimo perché lo stesso conterrebbe l'erronea, ma facilmente riconoscibile, indicazione del difensore richiedente, dovendo egli allegare il concreto pregiudizio cagionato da tale irregolarità ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo. (Nella specie, il procuratore del richiedente era stato per errore menzionato come avvocato del debitore e non del creditore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)