Sez. 1, Sentenza n. 2533 del 25/07/1972 (Rv. 360036 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - IN GENERE - CONTESTAZIONI SULL'ESISTENZA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO - IRRILEVANZA - LIMITI - SOMMA VINCOLATA ALLA SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA SULLA SUA APPARTENENZA - PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - IN GENERE - CONTESTAZIONI SULL'ESISTENZA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO - IRRILEVANZA - LIMITI - SOMMA VINCOLATA ALLA SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA SULLA SUA APPARTENENZA - PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE - AMMISSIBILITA.*
L'emissione del decreto ingiuntivo, su ricorso fondato ritualmente su una delle prove previste dall'art 633 cod proc civ, non e preclusa dalla sussistenza di contestazione intorno all'esistenza ed all'esigibilita del credito. Alla soluzione di tale contestazione e, invece, subordinata l'efficacia dell'ingiunzione, in quanto questa rimane priva d' effetto qualora, a seguito di opposizione, il credito risulti insussistente o inesigibile. Ne consegue che nell'ipotesi di somma consensualmente depositata nelle mani di un terzo e vincolata alla soluzione della controversia sulla spettanza di essa, non e precluso all'ingiungente di utilizzare - al fine di pervenire alla soluzione della detta controversia - il mezzo previsto dall'art 633 citato, giacche con esso viene ad instaurarsi appunto quella lite la cui decisione, in difetto d'altra soluzione concordata si rende necessaria perche la condizione, alla quale e subordinata l'Estinzione del deposito, abbia a verificarsi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)