Sez. L - , Sentenza n. 13968 del 31/05/2018 (Rv. 648957 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Trasferimento del lavoratore - Previsione contrattuale di un preavviso di determinata durata - Inosservanza - Conseguenze - Indennità - Spettanza - Nullità del trasferimento - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
In tema di trasferimento del lavoratore, al mancato rispetto dell'obbligo di accordare un termine di preavviso, previsto dalla contrattazione collettiva, non consegue la nullità del trasferimento - la cui legittimità dipende esclusivamente dall'esistenza delle ragioni giustificative di cui all'art. 2103 c.c. - ma solo il diritto del lavoratore ad essere tenuto indenne dal pregiudizio conseguente al maggior disagio sopportato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 11/07/2003 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)