Sez. 2, Sentenza n. 2626 del 09/07/1976 (Rv. 381419 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - IN GENERE - MURO DI CINTA - IN GENERE - MURO TRA FONDI A DISLIVELLO - PARTE BASSA DI SOSTEGNO E PARTE ALTA DI DIVISIONE - PRESUNZIONE DI PROPRIETA - ESCLUSIVA PER LA PARTE BASSA - COMUNE PER QUELLA ALTA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - IN GENERE - MURO DI CINTA - IN GENERE - MURO TRA FONDI A DISLIVELLO - PARTE BASSA DI SOSTEGNO E PARTE ALTA DI DIVISIONE - PRESUNZIONE DI PROPRIETA - ESCLUSIVA PER LA PARTE BASSA - COMUNE PER QUELLA ALTA.*
Il muro che, tra fondi a dislivello, assolve la duplice funzione di sostegno del fondo superiore (con la sua parte bassa) e di divisione tra i due immobili (con la sua parte piu alta) si presume di proprieta esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo, e di proprieta comune tra i titolari dei fondi finitimi, nella parte sovrastante detto livello.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 880, Cod. Civ. art. 887
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)