Sez. 3, Sentenza n. 5559 del 05/06/1998 (Rv. 516129 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Mancanza della data di notificazione non altrimenti determinabile - Nullità della notificazione - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
La notificazione della sentenza al procuratore costituito, qualora nella relata redatta sulla copia dell'atto consegnato al destinatario manchi l'indicazione della data e questa non sia altrimenti ricavabile dal contenuto dell'atto stesso, è affetta da nullità e come tale inidonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 cod. proc. civ., con la conseguenza che per stabilire se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente occorre avere riguardo al termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza previsto dal successivo articolo 327.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)