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Sez. 2, Sentenza n. 2542 del 18/06/1977 (Rv. 386259 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI CREDITORI - AZIONE DI SIMULAZIONE - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI SIMULAZIONE DI UNA VENDITA - INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE - DEL CREDITORE DEL VENDITORE APPARENTE - SUSSISTENZA DELL'INTERESSE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386259-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI CREDITORI - AZIONE DI SIMULAZIONE - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI SIMULAZIONE DI UNA VENDITA - INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE - DEL CREDITORE DEL VENDITORE APPARENTE - SUSSISTENZA DELL'INTERESSE - FATTISPECIE.*

In un giudizio di simulazione di una compravendita, sussiste lo interesse del creditore dell'apparente venditore a spiegare intervento adesivo dipendente a fianco del suo debitore sia per non veder sottratti i beni di lui alla propria garanzia patrimoniale generica sia, e soltanto, per evitare una qualsiasi difficolta all'Esercizio del suo diritto di credito, o diritto similare, come il dover comunque sopportare, iniziare o condurre contestazioni in ordine allo Esercizio del diritto stesso. (nella specie, la Corte suprema ha affermato che avevano interesse all'intervento suddetto il pubblico ministero - che, prima della domanda di accertamento della pretesa simulazione, aveva acceso a carico dell'apparente compratore ipoteca legale sui beni oggetto del preteso simulato contratto di compravendita - nonche un creditore dello stesso compratore - che sui beni medesimi aveva, prima di detta domanda, promosso in buona fede Atti esecutivi -, atteso che, quantunque la simulazione non fosse loro opponibile, entrambi tali intervenuti avrebbero comunque potuto incontrare delle contestazioni circa l'Esercizio dei relativi crediti).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1416, Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)