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Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 18/09/2015 (Rv. 636741 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Requisiti - Enunciazione formale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636741-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico. (Nella specie, la S.C., cassando la decisione della corte di merito, ha ritenuto idonee a integrare il requisito "de quo" le censure concernenti l'adesione del giudice di primo grado alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, asseritamente fondate su una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica e sull'omissione di accertamenti strumentali indicati come imprescindibili per una corretta diagnosi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)