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Sez. 1, Sentenza n. 11041 del 26/07/2002 (Rv. 558158 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Interesse del minore - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 2002-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558158-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di accertamento della paternità naturale, la contrarietà all'interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero di prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale. Tali rischi, da valutarsi nell'interesse e nella prospettiva di tutela del minore, per avere ragionevole fondamento debbono, di regola, emergere dalla pregressa condotta di vita del preteso padre e risultare da fatti obbiettivi, mentre del tutto irrilevanti debbono ritenersi gli atteggiamenti psicologici dello stesso di rifiuto di rapporti nei confronti della madre del minore, nonché di indifferenza nei confronti della pretesa paternità, atteso che l'interesse del minore va rapportato unicamente ad un miglioramento obbiettivo della sua situazione, in relazione agli obblighi giuridici che dall'accertamento della paternità derivano per il preteso padre ed alla concreta idoneità di questo ad adempiervi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)