diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 11209 del 29/07/2002 (Rv. 556369 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Provvedimento di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Conflitto di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556369-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Il provvedimento che dispone la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., può essere impugnato esclusivamente con regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., e non anche con conflitto di competenza ex art. 45 stesso codice, atteso che sia l'art. 42 che l'art. 45 citati sono disposizioni di carattere eccezionale che, a norma dell'art. 14 preleggi, non possono trovare applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati, e che, comunque, dal combinato disposto degli artt. 295 - 298 cod. proc. civ. si ricava che, una volta pronunziata la sospensione necessaria del processo, essendo pregiudiziale a questo altra controversia pendente innanzi allo stesso o ad altro giudice, il giudizio stesso può essere riassunto - anche nella eventualità che il provvedimento di sospensione sia stato assunto in carenza dei presupposti di legge - esclusivamente su istanza di una delle parti, e non certo "ex officio" o su istanza di altro giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)