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Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari

Testo in vigore al

Art. 3

1. I professori di ruolo sono straordinari e ordinari.

2. Il vincitore di concorso assume, all'atto della nomina, la qualifica di professore straordinario.

3. Dopo tre anni solari di servizio il professore straordinario e' sottoposto al giudizio di apposita Commissione per la nomina ad ordinario, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 4

1. Ai professori e' garantita liberta' d'insegnamento e di ricerca scientifica.

2. Ad essi e' fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facolta' o Scuola cui appartengono, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.

Art. 5

1. I professori di ruolo sono inamovibili dall'ufficio e dalla sede, e non sono tenuti a prestare giuramento.

2. Essi possono essere trasferiti, con il loro consenso, ad un posto della stessa o di altra materia nella medesima o in altra sede universitaria, alle condizioni e con le modalita' prescritte dalle norme in vigore.

Art. 6

1. I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore settimanali quante la natura e la estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti. Agli obblighi di cui al precedente comma i professori sono tenuti anche nel caso in cui alla rispettiva cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori.

2. Nel caso di discipline biennali o triennali, per le quali l'ordinamento didattico prevede due o tre esami annuali, il professore di ruolo e' tenuto, solo su richiesta del Consiglio di facolta', o del Senato accademico, o del Ministro per la pubblica istruzione, a impartire, oltre all'insegnamento annuale di cui al primo comma, anche un secondo insegnamento annuale, senza retribuzione alcuna.

3. I professori hanno, altresi', l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione o alla esplicazione della propria attivita' di collaborazione nei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili: di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse cui siano chiamati, quali adunanze dei Consigli delle Universita' od Istituti superiori, Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea, o diploma, e per esami di Stato, Commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'istituti d'istruzione secondaria e simili.

Art. 7

1. I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Universita' od Istituto cui appartengono.

2. In casi del tutto eccezionali, i professori possono, tuttavia, essere autorizzati dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del rettore o direttore, udito il Senato accademico, a risiedere in localita' prossima, ove cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri di ufficio.

Art. 8

1. L'ufficio di professore di ruolo e di professore fuori ruolo non e' cumulabile con impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri Enti pubblici o privati.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

Art. 9

1. Ai professori di ruolo possono essere conferiti, con le modalita' stabilite dalle norme in vigore, incarichi d'insegnamento retribuiti o a titolo gratuito.

2. In nessun caso ad uno stesso professore puo' essere conferito piu' di un incarico retribuito, tranne il caso dell'insegnamento nei corsi di specializzazione post-universitari per i quali puo' essere consentito, su parere della Facolta' interessata, un secondo incarico retribuito nella misura di cui al quarto comma del successivo art. 21.

3. Un secondo incarico non retribuito puo' essere conferito solo in casi eccezionali per i quali il Ministro decide, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

4. L'esercizio di attivita' didattica, a qualsiasi titolo, fuori della propria sede, puo' essere consentito dal Ministro, ai professori in casi eccezionali, su proposta del rettore dell'Universita' o Istituto superiore interessato, sentiti il rettore o il direttore dell'Istituto cui il professore appartiene e la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

5. Il parere di cui al precedente comma e' formulato dal rettore o direttore sentiti la Facolta' cui il professore appartiene e il Senato accademico.

6. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno accademico 1958-1959.

Art. 10

1. Per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la sua permanenza, all'estero, il professore universitario puo' essere collocato in congedo per la durata di un intero anno solare.

2. Il congedo e' accordato dal Ministro, sentita la Facolta' cui il professore appartiene, e non puo' essere rinnovato nell'anno successivo.

3. Durante il periodo di congedo di cui ai precedenti commi il professore conserva la sua qualita' di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

4. Il congedo straordinario ed il collocamento in aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia sono disposti dal Ministro, su domanda dei professori interessati corredata del parere del rettore dell'Universita' o del direttore dell'Istituto superiore di appartenenza, secondo le norme previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. Sono altresi' disposti con decreto Ministeriale il congelo e l'aspettativa di cui agli articoli 36 e 67 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11

1. Il comando di professori di ruolo da una ad altra Universita' o da uno ad altro Istituto di istruzione superiore e' vietato.

2. Nulla e' innovato alle disposizioni dell'art. 96 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 12

1. Ferma restando la composizione della Corte di disciplina stabilita dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, ai professori universitari di ruolo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 87, 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

2. Ad essi si applicano, inoltre, in quanto non contrastino con quelle del citato testo unico, le norme contenute negli articoli 85, 91, 96, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.4

Art. 13

1. Ai professori universitari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 114, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 gennaio 1957, n. 17. L'accettazione, pero', delle dimissioni puo' essere ritardata, ma non rifiutata per motivi di servizio.

2. I professori cessati dal servizio per dimissioni possono essere riammessi in servizio su proposta di una Facolta' o Scuola entro i limiti dei posti del rispettivo ruolo e previo parere favorevole della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

3. La riammissione e disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 14

1. Il professore universitario, con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compie il 70° anno di eta', assume la qualifica di professore fuori ruolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498.

2. Ai professori di cui all'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e' data facolta' di chiedere il collocamento fuori ruolo, a norma del precedente comma.

3. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validita' delle adunanze del Corpo accademico e del Consiglio di facolta', si tiene conto del professore fuori ruolo soltanto se intervenga all'adunanza.

4. Qualora la deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei professori "appartenenti alla Facolta'", si tiene conto del professore fuori ruolo solo nel caso che intervenga alla adunanza.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

Art. 15

1. I professori universitari sono collocati a riposo con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compiono il 75° anno di eta'.

2. Ai professori collocati a riposo puo' essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

3. Nulla e' innovato alle disposizioni del comma ultimo dell'art. 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sopra citato.

Capo II. Disposizioni concernenti il trattamento economico dei professori

Art. 16

1. I professori di ruolo conseguono, per anzianita' cinque coefficienti di stipendio, le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite dall'annessa tabella B.

2. Il quinto coefficiente di stipendio e' assegnato all'atto della nomina in ruolo ai professori straordinari il quarto e' attribuito al conseguimento della nomina ad ordinario.

3. Gli altri coefficienti di stipendio previsti dalla annessa tabella sotto attribuiti, progressivamente, al compimento dei periodi di anzianita' di servizio stabiliti dalla stessa tabella.

4. Ai professori spettano, in rapporto a ciascun coefficiente di stipendio, aumenti periodici biennali ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 17

1. Il servizio prestato dai professori di ruolo anteriormente alla loro nomina a straordinario, in gradi non inferiori al 6° di gruppo A del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti di altri ruoli statali, e' computato, agli effetti della anzianita' di professore ordinario, per non oltre quattro anni se prestato nel grado 6° o qualifiche corrispondenti. I servizi prestati in gradi o qualifiche superiori sono computati per intero, agli effetti dei primi cinque anni della anzianita' di professore ordinario, e per non oltre tre anni agli effetti dell'ulteriore progressione nella anzianita' stessa.

2. Il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato in gradi inferiori al 6° di gruppo A del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti, e' computato, agli effetti della anzianita' di professore ordinario; per meta' della rispettiva durata e, in ogni caso, per non oltre quattro anni, qualora il servizio computabile ecceda tale limite.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti di coloro che, a seguito di concorso nazionale, abbiano svolto o svolgano la propria attivita' presso la scuola archeologica italiana di Atene, la Scuola archeologica di Roma, la Scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea (categoria, C), la Scuola nazionale di studi medioevali annessa all'Istituto storico italiano per il Medioevo (categoria D) e la Scuola, annessa all'Istituto italiano per la storia antica (categoria B).

4. Il periodo di insegnamento ufficiale, reso presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, anteriormente alla nomina a straordinario, da professori gia' inclusi in terna o dichiarati maturi nei concorsi a cattedre universitarie o col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, e' valutato per la meta' e comunque per non oltre quattro anni ai fini dell'anzianita' occorrente per il conseguimento del terzo coefficiente di stipendio.1

5. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, nei confronti dei professori nominati in ruolo universitario ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, valutando come periodo di insegnamento effettuato anche quello durante il quale, per ragioni politiche, non poterono ottenere la conferma dell'incarico d'insegnamento universitario.

6. In nessun caso la valutazione dei servizi prestati in gradi inferiori al 6° di gruppo A o in qualifiche inferiori a quella corrispondente a tale grado o dei servizi prestati in qualita' di professore ufficiale puo' comportare complessivamente un riconoscimento superiore ai quattro anni.

7. Il riconoscimento dei servizi di cui al presente articolo deve essere chiesto dagli interessati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine per i professori ordinari attualmente in servizio, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Ai fini della determinazione dell'anzianita' dei professori, in rapporto alla loro appartenenza al Corpo accademico e ai Consigli di facolta', va tenuto conto della decorrenza dell'effettiva assegnazione dei professori stessi al ruolo dei professori ordinari universitari.

Art. 18

1. Il servizio prestato, anteriormente alla nomina nei ruoli degli Istituti italiani d'istruzione superiore, da professori universitari i quali, presso Universita' estere riconosciute a questi effetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, abbiano esercitato l'insegnamento, come professori di ruolo o con impegno contrattuale, che abbia avuto effetto continuativo, di durata non inferiore ad un triennio - ovvero quali incaricati, ove trattasi di persone allontanatesi dall'Italia per ragioni politiche o razziali - e' computato, agli effetti della anzianita', allo stesso modo che se fosse stato prestato come servizio di ruolo in Universita' o Istituti italiani di istruzione superiore.

2. Il servizio predetto e' computabile ai fini della determinazione della pensione, a condizione che sia versata all'Erario la ritenuta, stabilita dalle disposizioni vigenti in materia, per un periodo di tempo pari a quello valutato.

3. La ritenuta e' calcolata sullo stipendio fruito all'altro della presentazione della domanda.

Art. 20

1. L'indennita' di carica per i rettori delle Universita' o degli Istituti di istruzione universitaria, prevista dalla tabella C annessa al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e' stabilita nella misura annua di lire 100.000 lorde, con effetto dall'anno accademico 1957-58.

2. In aggiunta, a detta indennita', ai rettori e direttori e', altresi', corrisposta l'indennita' supplementare di carica di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto - legge 7 maggio 1948, n. 1003, in misura raddoppiata rispetto a quelle indicate nel comma medesimo.

Art. 21

1. Coloro ai quali e' conferito un incarico di insegnamento presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscono di redditi di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni.

2. Ad essi e' corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda, di lire 1.700.000, pari al coefficiente 380, se compresi in una terna, di concorsi a cattedre universitarie se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1 milione 500.000, pari al coefficiente 500, se liberi docenti; una retribuzione iniziale anni lorda, di lire 927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia.

3. Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico d'insegnamento. Per gli eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma, la retribuzione dovuta per il secondo incarico e' calcolata, in ragione del 50 per cento dello stipendio previsto dal secondo comma.

4. E' vietato il cumulo nella stessa persona di tre incarichi di insegnamento retribuiti, tranne che il terzo sia conferito in una scuola di specializzazione post - universitaria, nel qual caso la retribuzione e' calcolata nella misura del 25 per cento dello stipendio.

5. Un terzo incarico non retribuito puo' essere conferito solo in casi eccezionali, per i quali il Ministro decide sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

6. Per gli incarichi d'insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato la retribuzione e' calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio cui al secondo comma del presente articolo.

7. A decorrere da l'esercizio finanziario 1958-1959 la spesa per gli incarichi d'insegnamento nelle Universita' e negli Istituiti d'istruzione superiore e' a carico dello Stato. A tale scopo e' stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma annua di lire 2 miliardi e 500 milioni.

8. Per gli incarichi d'insegnamento relativi a materie previste come complementari dall'ordinamento didattico vigente, la spesa e' limitata al numero minimo richiesto per il conseguimento della laurea o del diploma, aumentato di due.

9. A decorrere dall'anno accademico 1958-1959 gli incarichi, retribuiti o non retribuiti, sono conferiti, su proposta del Consiglio di facolta' approvata dal Senato accademico, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nei casi in cui e' richiesto dalle disposizioni vigenti.

10. Nei confronti delle proposte che non vengono accolte perche' all'insegnamento puo' essere diversamente provveduto, il decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito, nei casi in cui e' richiesto dalle disposizioni vigenti, il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, determina o il corso che deve essere utilizzato come corso comune, in luogo di quello proposto, o l'applicazione della norma contenuta nel terzo comma dell'art. 6 della presente legge.

11. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno accademico 1958-1959.

Art. 22

1. Al Ministro per la pubblica istruzione e' data facolta' di disporre comandi di presidi o professori di istituti di istruzione media, sempreche' il preside o il professore sia in possesso di abilitazione alla libera docenza e sia proposto per il conferimento dell'incarico universitario d'insegnamento di disciplina fondamentale.

2. La relativa spesa fa carico al capitolo di bilancio in cui sono stanziati i fondi per gli incarichi di insegnamento universitario.

3. Le disposizioni dei precedenti comuni si applicano, altresi', nei confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli Istituiti di istruzione media comandati per l'insegnamento di lingua straniera nelle Facolta' di economia e commercio, anche se non abilitati alla libera docenza.

4. I comandi di cui al presente articolo non possono superare in alcun caso, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di settanta, da attribuire secondo criteri che saranno fissati mediante regolamento ministeriale.1

Art. 23

1. Ai professori universitari si applicano, in tutto cio' che non sia disciplinato dalla presente legge o da leggi e regolamenti speciali, le norme stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

2. E' fatta salva l'applicazione del principio fissato nell'art. 7, lettera b) della legge 20 dicembre 1954, n. 1181.