Sez. 1 - , Ordinanza n. 29352 del 14/11/2018 (Rv. 651582 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DIMINUZIONE DEL RISARCIMENTO - CONDIZIONI – Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
In tema di risarcimento del danno, perché possa farsi luogo alla diminuzione del ristoro per concorso del creditore nella produzione del danno medesimo, è necessario che costui sia tenuto, per legge, o per contratto o per generico dovere di correttezza, ad adottare un determinato comportamento, inerente all'esecuzione del rapporto obbligatorio e idoneo a circoscrivere, se non ad escludere, gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, ritenendo - diversamente dalla pronuncia di merito - che, a fronte dell'inadempimento di una banca dell'ordine impartito dai clienti, di vendita di azioni ad un prezzo specifico - stop order -, costoro non fossero gravati dall'obbligo di procedere comunque alla vendita al fine di ottenere un prezzo più prossimo a quello astrattamente ottenibile con l'ordine rimasto ineseguito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)