Sez. L, Sentenza n. 4956 del 06/05/1991 (Rv. 471999 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) -Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) | Per calamità - Esonero dai contributi a carico dei lavoratori - Spettanza ai datori di lavoro ex art. 4, primo comma, "septies", legge n. 211 del 1985 - Concessionari di pubblico servizio - Inclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) -Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)
Fra i datori di lavoro, i cui dipendenti sono esonerati, ai sensi dell'art. 4, comma primo, "septies", del d.l. 3 aprile 1985 n. 114 (convertito, con modifiche, in legge n. 211 del 1985), dal pagamento della quota di contributi previdenziali ed assistenziali a loro carico, rientra anche il concessionario di un pubblico servizio, tenuto conto della formulazione letterale e della "ratio" della norma, che si riferisce a qualsiasi datore di lavoro ed è volta ad alleviare la situazione dei lavoratori residenti in località colpita dalla calamità ed impiegati presso le aziende da questa toccate. (Conf, 7781/90, mass. n. 468531, prima parte; (Conf. 7697/90, mass. n. 468459, prima parte; (Conf. 7594/90, mass. n. 468402, prima parte).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/04/1985 num. 114 art. 4, Legge 30/05/1985 num. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)