Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981
Testo in vigore al
Art. 22-bis
1. I comuni, le province e i loro consorzi, in attesa dell'emanazione del decreto presidenziale previsto all'articolo 29 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, possono provvedere all'inquadramento del proprio personale nei nuovi livelli solo in via transitoria, a decorrere dal 10 febbraio 1981, sulla base delle declaratorie di livello indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, tenuto conto dei livelli di corrispondenza contenuti nell'articolo 2 del suddetto accordo, salvo per le qualifiche individuate, per la collocazione nei livelli V e VII, dall'accordo stesso.
2. Sulla base delle proposte da formularsi da parte dell'apposita commissione prevista dall'articolo 29 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, si procede al definitivo inquadramento a regime, nel rispetto delle compatibilita' previste, provvedendo:
1) ad adeguare, i provvedimenti di inquadramento provvisorio, come sopra adottati, alle declaratorie delle qualifiche funzionali e ai profili professionali individuati per ricondurre, sul piano nazionale, ad unita' di ordinamento qualifiche e posizioni di lavoro di pari contenuto professionale;
2) ad operare i relativi conguagli a carico o a favore del personale interessato.
3. Il termine previsto dall'articolo 29 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, e' prorogato al 30 maggio 1981.
Art. 23
1. Per l'anno 1981 il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari alle erogazioni disposte per l'anno 1980 in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 15, 23 e 24 secondo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 7 luglio 1980, n. 299, incrementate del 16 per cento.
2. Il versamento di tali importi agli enti locali ha luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Art. 24
1. Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, e' assicurato per l'anno 1981 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.
2. L'importo di tali erogazioni e' determinato sulla base di apposite certificazioni, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro il 30 aprile 1981. Con successivo, analogo decreto, da emanarsi entro il 31 maggio 1981, viene approvato un modello per la rilevazione di notizie sul conto consuntivo 1979, in relazione al livello dei servizi, al fine di determinare parametri obiettivi che consentano il superamento graduale del criterio della spesa storica.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 153.
4. Il certificato e' allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 luglio 1981, con le modalita' stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente secondo comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.
5. L'erogazione del trasferimento a pareggio nonche' della quarta trimestralita' delle somme di cui all'art. 23, resta subordinata all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma ed alla avvenuta deliberazione del conto consuntivo 1979. nonche' alla trasmissione del modello di rilevazione dei dati di cui al secondo comma, che deve essere trasmesso al Ministero dell'interno non oltre il 30 settembre.
6. A valere sullo stanziamento del cap. 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1981 possono altresi' essere disposti pagamenti, in conto degli anni 1978, 1979 e 1980, per le finalita' di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ed agli articoli 15, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 7 luglio 1980, n. 299.
7. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'art. 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.
8. Entro il 31 marzo 1981 le province ed i comuni sono tenuti a rettificare, per errori materiali, le certificazioni relative ad anni precedenti.
Art. 25
1. E' istituito un fondo perequativo per la finanza locale che e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1981 con una dotazione di lire 200 miliardi.
2. A valere sul fondo di cui al comma precedente e' attribuito, ai comuni la cui spesa corrente media pro capite per l'anno 1979 sia inferiore a quella stabilita, su base nazionale e per classi di popolazione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, un trasferimento pari all'intera differenza o a parte di essa.
3. Le erogazioni a carico del fondo devono essere contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo, stabilito a norma del precedente primo comma.
4. La spesa corrente media pro capite e' calcolata, agli effetti del presente decreto, sulla base dei seguenti principi:
a) l'indice di spesa storica di cui al presente articolo e' ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo I del bilancio 1979 ed attestata dagli enti nel certificato finanziario di cui all'art. 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ...;
b) le classi di popolazione sono cosi' definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, 500.000 ed oltre; c) per il 1981 il fondo viene ripartito ai comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, ad iniziare da quelli che si trovano piu' lontani rispetto alla media determinata ai sensi del presente articolo.
5. Le erogazioni del fondo devono essere utilizzate dai comuni, anche in eccedenza ai limiti di espansione delle spese correnti previsti dal presente decreto, per l'attivazione di nuovi servizi o per il potenziamento dei servizi esistenti secondo le indicazioni dei piani generali di riorganizzazione degli uffici e dei servizi.
6. I relativi stanziamenti sono inseriti nei bilanci comunali ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti.
Art. 26
1. In attesa della disciplina generale per il settore degli investimenti in materia ospedaliera, i comuni subentrano nei mutui gia' contratti con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito da enti ospedalieri, province ed altri enti pubblici per la costruzione di opere di edilizia sanitaria, all'atto della cessazione dalle funzioni degli organi amministrativi degli enti stessi, in seguito alla costituzione delle unita' sanitarie locali.
2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare le somme, a valere sul fondo sanitario nazionale, necessarie ai comuni per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera e relative revisioni prezzi ammesse a contributo regionale alla data del 31 dicembre 1980.
3. Dette somme e relativi interessi sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del bilancio e della programmazione economica all'atto della ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale destinata agli investimenti.
4. Gli interessi relativi alle rate di ammortamento dei mutui di cui ai commi precedenti non si computano ai fini della determinazione del limite stabilito, per la assunzione dei mutui da parte dei comuni, dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.
5. L'onere di ammortamento dei mutui di cui trattasi e' a carico delle regioni, che vi faranno fronte con le somme del fondo sanitario loro attribuite, secondo i piani di ammortamento e le indicazioni fornite dalla cassa depositi e prestiti.
Art. 26-bis
1. La previsione nei bilanci comunali delle spese relative alla gestione dei beni patrimoniali trasferiti ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e non destinati alle unita' sanitarie locali, e' disciplinata come segue:
a) gli oneri per i dipendenti trasferiti e non destinati alle unita' sanitarie locali e per le prestazioni lavorative normalmente necessarie per la gestione dei beni anzidetti sono iscritti in aggiunta alle spese per il personale comunque considerate nei bilanci comunali;
b) l'ammontare delle spese per i beni e servizi e trasferimenti, secondo quanto previsto nei bilanci degli enti disciolti per il 1980, non puo' subire incrementi superiori a quelli stabiliti a norma dell'articolo 14;
c) le entrate relative alla gestione di detti beni devono essere iscritte per importi non inferiori alle entrate previste nei bilanci 1980 degli enti disciolti.
Eventuali oneri connessi a passivita' patrimoniali che i comuni dovessero sostenere sono rimborsati dallo Stato a consuntivo con modalita' analoghe a quelle di cui all'articolo 24, salvo definitiva regolamentazione nei successivi provvedimenti per la finanza locale.
Art. 27
1. Per il personale dei comuni, delle comunita' montane, delle province, dei loro consorzi ed aziende, nonche' delle unita' sanitarie locali, ai fini del trattamento di quiescenza delle casse pensioni degli istituti di previdenza, le voci della retribuzione, prevista dagli accordi nazionali o contratti collettivi di lavoro, comprese le voci del trattamento retributivo del personale ospedaliero equiparato a quello medico, sono considerate pensionabili, a termini degli ordinamenti delle casse stesse, negli importi attribuiti dagli enti datori di lavoro con regolare delibera approvata dal competente organo di controllo.
Art. 28
1. Con effetto dal 1981, ai fini del pagamento dei contributi dovuti dalle unita' sanitarie locali e dalle comunita' montane alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, si applicano le modalita' previste per i comuni, le province e i loro consorzi dall'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche per quanto concerne l'obbligo al tesoriere, di cui al terzo comma del citato art. 6, ad effettuare i pagamenti, qualora l'ente non provveda ad emettere i relativi mandati, avvalendosi dei fondi di cui ai trasferimenti regionali previsti dal quinto comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
2. Al fine della corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti delle unita' sanitarie locali e delle comunita' montane si applicano le disposizioni previste dal sesto comma e successivi dell'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con effetto dal 1 aprile 1981, relativamente alle cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1 gennaio 1982, per le cessazioni anteriori al 1 aprile 1980.
Art. 29
1. Con effetto dal 1 gennaio 1981, il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e' sostituito dai seguenti:
"Per il periodo di continuazione di iscrizione o reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a quella riferita alla data della prima cessazione intervenuta nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il restante periodo del quinquennio.
Il precedente comma non trova applicazione per il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nonche' nei casi di modifica del rapporto di impiego per legge, di trasferimento del servizio ad altro ente iscrivibile o di passaggio del dipendente ad altro ente, il cui personale e' disciplinato dalla stessa normativa giuridica ed economica dell'ente di provenienza".
2. Il disposto di cui al primo comma si applica, altresi', nei confronti dei dipendenti, collocati a riposo anteriormente alla data del 1 gennaio 1981 con l'applicazione dell'articolo 1, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, nel testo vigente anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle condizioni previste dal secondo capoverso del precedente comma ovvero che siano passati ad altro ente per concorso, riliquidando, a domanda, da prodursi non oltre il 31 dicembre 1981, il trattamento di quiescenza loro spettante a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza, a decorrere dal 1 gennaio 1982.
Art. 30
1. All'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, dopo le parole: "ovvero ad altri enti regionali", sono aggiunte le seguenti: "ovvero agli enti locali territoriali o loro consorzi";
b) al secondo comma, dopo le parole: "trasferito alle regioni", sono aggiunte le seguenti: "che per quello trasferito agli enti locali territoriali o loro consorzi anche se transitato attraverso i ruoli del personale regionale";
c) dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente:
"Il personale trasferito ai sensi dei precedenti commi conservi il trattamento di quiescenza e previdenza in godimento al momento del trasferimento medesimo".
Art. 31
1. L'art. 36 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e' cosi' modificato:
a) nel primo comma sono soppresse le parole "della FIARO - Federazione italiana associazioni regionali ospedaliere";
b) alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: "L'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani - provvede con le modalita' stabilite dal presente articolo anche alla riscossione dei contributi stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti per le unita' sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Art. 32
1. Fino al 31 dicembre 1981 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.
2. Per l'anno 1981 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.
Art. 33
1. Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1981, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1980 ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, con una maggiorazione rispettivamente del 20 e del 16 per cento.
2. Per le aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel biennio 1979-80 si assume, quale base di commisurazione delle somme di cui al precedente comma spettanti per il 1981, un importo pari allo 0,50 per cento dei redditi assoggettati all'ILOR, prodotti nell'ambito della circoscrizione territoriale della azienda ed iscritti nei ruoli emessi nell'anno 1977, maggiorato del 33 per cento.
Art. 34
1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre 1981 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige nonche' delle province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il termine di cui all'art. 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 e' prorogato al 31 dicembre 1981 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.
3. Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.
4. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1981.
5. Per il 1981 l'ammontare dell'erogazione e' pari a quella spettante per l'anno precedente, aumentata del 16 per cento.
Art. 35
1. Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti erano fisse, del 15 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente; ove tali quote erano invece variabili la maggiorazione sara' determinata per la regione Sardegna con le modalita' previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformita' con quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Art. 36
1. Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono maggiorate del 16 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente.
Art. 37
1. Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 232 miliardi di lire.
2. La predetta somma e' cosi' ripartita fra le camere di commercio: il 10 per cento in quote uguali ed il 90 per cento in proporzione alle rispettive entrate, spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
3. Le tariffe in base alle quali le camere di commercio riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'art. 52, lettere a) e b), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo le misure fissate dal decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, sono aumentate del 25 per cento.
4. Le frazioni delle nuove misure dei diritti di segreteria di cui al terzo comma sono arrotondate a lire 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire 50 o superiori a lire 50.
5. Sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria di cui al precedente terzo comma gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 27 marzo 1980, n. 112, che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali per i propri assistiti.
Art. 37-bis
1. Fino all'emanazione della legge di riforma delle camere di commercio, il trattamento economico e giuridico del personale camerale e' determinato, con decorrenza dal 1 gennaio 1979, sulla base di accordi triennali tra la rappresentanza del Governo, dell'Unione italiana delle camere di commercio e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, in conformita' ai principi, criteri, livelli e limiti retributivi del personale civile dello Stato, fermo restando lo strumento attuativo di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1968, n. 125.
Art. 38
1. L'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, e successive modificazioni, non si applica ai diritti erariali sui pubblici spettacoli riscossi a partire dal 1 gennaio 1976.
2. Dalla stessa data gli abbuoni concessi agli esercenti di sale cinematografiche, ai sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e della legge 14 marzo 1968, n. 318, per proiezioni effettuate nell'anno 1972 e precedenti, non comportano revisione delle quote di diritti erariali gia' devolute ai comuni.
3. Con effetto dal 1 luglio 1981 la misura di lire 50 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'art. 3, lettera a), della legge 1 novembre 1973, n. 762, e rideterminata dall'art. 2 della legge 26 aprile 1976, n. 221, e' elevata a lire 150 al litro.
Art. 39
1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 500 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1981 per il finanziamento di un programma di ricerca finalizzato alla rilevazione del livello di prestazione dei pubblici servizi locali. , da definire sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI), l'Unione nazionale comuni e comunita' enti montani (UNCEM) e la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL) .
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sara' provveduto alla ristrutturazione, con adeguato potenziamento organico, degli uffici della finanza locale, nonche' del servizio che sara' preposto al loro coordinamento, ferme restando le attuali dotazioni dei ruoli.
Art. 40
1. E' confermata, anche per l'anno 1981, l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dall'art. 10-bis, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.