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Sez. 2, Sentenza n. 15509 del 06/12/2000 (Rv. 542498 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura a margine o in calce o in foglio separato materialmente unito al ricorso (o al controricorso) - Sottoscrizione del ricorso da parte del difensore incaricato in base a detta procura - Notificazione alla controparte di ricorso (o controricorso) idoneo a far risultare tale procura - Carattere di specialità della procura - Configurabilità - Condizione - Limite della testuale volontà di non conferirla per il giudizio di legittimità - Riferimenti alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere - Assenza - Irrilevanza - Fondamento - Interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell'art. 83 cod. proc. civ. novellato - Posizione topografica della procura - Rilevanza - Conseguenze - Certezza circa la provenienza della stessa - Idoneità a fondare la presunzione di riferibilità al giudizio correlato all'atto.
Stato
decisa il 2000-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542498-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Il requisito della specialità della procura ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione deve essere inteso nel duplice senso di riferimento ad uno specifico processo ed a una determinata fase di esso ossia al giudizio di legittimità. Pertanto, allorché la procura apposta in margine o in calce al ricorso, venendo a costituire un "corpus" inscindibile con esso ed essendo quindi inequivocabile la volontà della parte di proporre quello specifico mezzo di gravame, la specialità è garantita indipendentemente dalle espressioni adoperate nella redazione dell'atto; deve quindi essere valorizzata la posizione topografica della procura, idonea al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, senza quindi che possa esigersi dalla parte conferente l'espressa enunciazione della procura, a garanzia dell'altra parte, di quanto quest'ultima può già ritenervi compreso in ragione dell'essere, tale procura, contenuta nell'atto contro di essa diretto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 27/05/1997 num. 141

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)