Sez. 3, Sentenza n. 1068 del 19/04/1974 (Rv. 369020 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - OMESSA TRASCRIZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - OMESSA TRASCRIZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
La mancata trascrizione delle conclusioni delle parti e causa di nullita della sentenza solo quando le conclusioni formulate non siano state esaminate e sia mancata una decisione su di esse; qualora dalla motivazione della sentenza risulti invece che esse siano state esaminate e disattese, esplicitamente o implicitamente, il vizio di trascrizione delle medesime costituisce un mero errore materiale, suscettibile di correzione, ma non produttivo della nullita del provvedimento. (Conf 3433'72, mass n 361296).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)