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Sez. 3, Sentenza n. 1068 del 19/04/1974 (Rv. 369020 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - OMESSA TRASCRIZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369020-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - OMESSA TRASCRIZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

La mancata trascrizione delle conclusioni delle parti e causa di nullita della sentenza solo quando le conclusioni formulate non siano state esaminate e sia mancata una decisione su di esse; qualora dalla motivazione della sentenza risulti invece che esse siano state esaminate e disattese, esplicitamente o implicitamente, il vizio di trascrizione delle medesime costituisce un mero errore materiale, suscettibile di correzione, ma non produttivo della nullita del provvedimento. (Conf 3433'72, mass n 361296).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)