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Sez. 1, Sentenza n. 976 del 27/02/1978 (Rv. 390315 - 01)

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITA DEI SOCI - IN GENERE - SOCIETA SEMPLICE - RAPPORTI CON I TERZI - DELLA SOCIETA - RESPONSABILITA PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI - IN GENERE - SOCIETA NON PERSONIFICATA E SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE CONVENUTI DAL TERZO CREDITORE - RAPPORTO TRA QUEST'ULTIMO E LA SOCIETA - DOMANDA DI CONDANNA DELLA STESSA E DEL SOCIO IN SOLIDO - COMUNANZA DI CAUSE DIPENDENTI INSCINDIBILI - IMPUGNAZIONE DELLA PRONUNCIA SULLA CAUSA PRINCIPALE O PREGIUDIZIALE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER ORDINE DEL GIUDICE - NECESSITA - PRINCIPIO DI SCINDIBILITA DELLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390315-01

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITA DEI SOCI - IN GENERE - SOCIETA SEMPLICE - RAPPORTI CON I TERZI - DELLA SOCIETA - RESPONSABILITA PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI - IN GENERE - SOCIETA NON PERSONIFICATA E SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE CONVENUTI DAL TERZO CREDITORE - RAPPORTO TRA QUEST'ULTIMO E LA SOCIETA - DOMANDA DI CONDANNA DELLA STESSA E DEL SOCIO IN SOLIDO - COMUNANZA DI CAUSE DIPENDENTI INSCINDIBILI - IMPUGNAZIONE DELLA PRONUNCIA SULLA CAUSA PRINCIPALE O PREGIUDIZIALE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER ORDINE DEL GIUDICE - NECESSITA - PRINCIPIO DI SCINDIBILITA DELLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI - INAPPLICABILITA.*

Allorquando il terzo creditore chiami in giudizio una societa non personificata e, insieme con essa, il socio illimitatamente responsabile, chiedendone la condanna in solido all'adempimento di un rapporto intercorso con la societa ed al risarcimento dei danni, si verifica una comunanza di cause dipendenti, che da luogo ad inscindibilita in Sede di gravame e alla necessita dell'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice, nell'ipotesi in cui venga impugnata la parte della pronuncia relativa alla causa principale o pregiudiziale, poiche in tal caso, il passaggio in giudicato per mancata tempestiva impugnazione della decisione sulla causa dipendente o condizionata comporta il rischio della formazione di giudicati contraddittori, ad evitare il quale e appunto predisposta la norma dell'art 331 cod proc civ. ne puo invocarsi la scindibilita delle obbligazioni solidali, in quanto l'obbligazione del socio illimitatamente responsabile, per quanto diretta verso il creditore, e tuttavia, oltre che sussidiaria, dipendente da quella della societa, poiche il suo insorgere non scaturisce da un rapporto intercorso fra socio e creditore sociale, bensi dal concorso di due condizioni: l'assunzione da parte della societa di una valida obbligazione verso il terzo e la sussistenza, nel socio, della sua qualita di socio tenuto a rispondere illimitatamente di questa obbligazione sociale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2313, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)