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Sez. 1 - , Ordinanza n. 7075 del 03/03/2022 (Rv. 664115 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Mancata osservanza delle norme relative - Deducibilità ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664115-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inosservanza può essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza ciononostante pronunciata.

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)