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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8130 del 14/03/2022 (Rv. 664360 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN
Stato
decisa il 2022-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664360-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN

GENERE - Dichiarazioni rese in giudizio dal commissario liquidatore - Natura confessoria - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

138020 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

Il commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa non ha la capacità di disporre dei diritti dell'impresa, sicché, ai sensi dell'art. 2731 c.c., alle dichiarazioni da lui rese in sede giudiziale non può attribuirsi il valore di ammissione di fatti di natura confessoria. (Nel caso di specie va, pertanto, confermato il decreto reiettivo di ammissione del credito allo stato passivo in conseguenza del mancato deposito degli atti di erogazione e quietanza, "deficit" probatorio non superabile dalla circostanza che il commissario, nelle sue conclusioni, pur dando atto della mancata produzione documentale, aveva rimesso al tribunale la decisione sull'effettiva debenza della somma).

Legge Falliment. art. 198, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2731, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)