Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 54 del 1959
Massime (3)
Massima n. 881
- Diritti e doveri dei cittadini
- Diritti di libertà
- Limiti. diritti e doveri dei cittadini
- Diritti di libertà
- Art. 156 T.U. leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773
- Raccolta di fondi e questue: licenza di polizia
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
Massima n. 882
- Sicurezza pubblica
- Art. 156 del T.U. leggi di P.S.
- Preteso contrasto con l'art. 3 Cost.
- Questione manifestamente infondata.
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156 del T. U. delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza del Pretore di Campi Salentina del 5 novembre 1958 nel procedimento penale a carico di Giurgola Giuseppe e Bianco Paolino, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 gennaio 1959, n. 26, ed iscritta al n. 2 del Registro ordinanze 1959.
punto 1
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Giurgola Giuseppe e Bianco Paolino, imputati del reato di cui all'art. 156 T. U. leggi di p. s. per questua senza licenza del Questore, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale del detto art. 156 con riferimento agli articoli 3 e 49 della Costituzione;
che il Pretore di Campi Salentina dichiarava la questione non manifestamente infondata, perché nuova rispetto ad analoga questione decisa da questa Corte con sentenza n. 2 del 1957;
che non vi è stata costituzione di parti;
punto 2
Considerato che questa Corte, con la già menzionata sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957 ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'articolo 156 del T. U. leggi di p. s. approvato con R. D. 18 giugno 1931 n. 773 (e degli articoli 285 e 286 del regolamento), in riferimento agli articoli 17, 18 19, 21, 33, 39, 45 e 49 della Costituzione;
che con ordinanza n. 68 del 18 novembre 1958 questa Corte ha dichiarato non fondata la stessa questione anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che non v'è motivo di discostarsi dalle precedenti decisioni;
punto 3
Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la sopra indicata ordinanza del Pretore di Campi Salentina ed ordina la restituzione degli atti al medesimo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1959, GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze