Sez. 5 - , Sentenza n. 1303 del 18/01/2019 (Rv. 652203 - 02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - IN GENERE | IVA – Nota di variazione dell’imponibile – Corrispondenza tra i dati – Onere della prova – Spettanza ed oggetto.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - IN GENERE
Sul contribuente che intenda accedere alla procedura di variazione dell'imponibile prevista dall'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 grava l'onere di provare la corrispondenza tra l'operazione originaria e quella sopravvenuta, mediante l'indicazione di quei dati che risultino idonei a collegarle, ovvero dimostrando l'identità tra l'oggetto della fattura e delle registrazioni originarie e l'oggetto della registrazione della variazione, ferma la possibilità, qualora la corrispondenza tra detti documenti contabili non emerga inequivocabilmente, di ricorrere ad altri mezzi di prova, nel rispetto dei principi generali in materia.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 24, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)